La prima sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38048 del 22 giugno 2016, depositata in data 13 settembre 2016 ha affermato l’opponibilità dinanzi al Tribunale di sorveglianza del provvedimento, da quest’ultimo emesso, relativo alla valutazione dell’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale e la relativa decisione viene assunta con le garanzie del contraddittorio camerale ex art. 666 c. p. p., rilevando che l’eventuale proposizione del ricorso per cassazione vada qualificata come opposizione, per il principio di conservazione delle impugnazioni, con trasmissione al giudice competente.
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE – VALUTAZIONE ESITO – OPPOSIZIONE – Sentenza n. 38048 del 22 giugno 2016, depositata in data 13 settembre 2016
26.09.2016