Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3182 del 2 febbraio 2022 sulla questione concernente la validità dell’acquisizione degli atti contenuti nella valigetta messi a disposizione dell’Ufficio fiscale dall’amministratore della società hanno affermato il seguente principio di diritto : “In tema di accertamento delle imposte, con riguardo all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prevista in materia di IVA dall’art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della valida espressione del consenso alla apertura della borsa non è necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l’apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso nell’art. 52 cit. e neanche nell’art. 12, comma 2, della legge 212/2000”