Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile
e disposizioni transitorie
TITOLO I – DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 1. – Richiesta di comunicazione degli atti – In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.