1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d’appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.
Art. 166-bis. – Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado
20.02.2017