Art. 2003. – Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

01.03.2017

CAPO II – Dei titoli al portatore

Art. 2003. – Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore – Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.
Il possessore del titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.

 

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