1. Nell’ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell’arresto o del fermo. (1)
(1) Articolo inserito, con decorrenza 4 dicembre 2018, dall’art. 15-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1º dicembre 2018, n. 132