Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 19 giugno 2019, n. 69 in vigore dal 09.08.2019.