Art. 583-quinquies – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. (1)

26.07.2019

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso e’ punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 12, co. 1) della L. 19.07.2019, n. 69 a far data dall’ 09.08.2019.