Sezione II – Della competenza per materia e valore
Art. 7. – Competenza del giudice di pace – Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a a 5.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi a 20.000.
Comma abrogato dall’art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv.. dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
4) numero abrogato dall’art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv.. dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534.