1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice per l’esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.
(1) Articolo inserito, con decorrenza 15 febbraio 2018, dall’art. 12, L. 3/2018.