È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2016 il Regolamento aprovato con D.M. del 4 febbraio 2016 n. 23 relativo alle norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sulle associazioni di Avvocati
Nel decreto vengono elencate le categorie dei liberi professionisti non iscritti nell’albo forense che possono partecipare ad una associazione multidisciplinare.
Riportiamo il testo del Decreto
Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati
Decreto 4 febbraio 2016, n. 23, in G.U. 1 marzo 2016, n. 50
Art. 1. – Oggetto e definizioni – 1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense»;
b) per «associazioni» si intendono le associazioni costituite o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del presente regolamento.
Art. 2. – Individuazione delle categorie professionali – 1. I liberi professionisti non iscritti nell’albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:
• ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
• ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
• ordine degli assistenti sociali;
• ordine degli attuari;
• ordine nazionale dei biologi;
• ordine dei chimici;
• ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
• ordine dei geologi;
• ordine degli ingegneri;
• ordine dei tecnologi alimentari;
• ordine dei consulenti del lavoro;
• ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
• ordine dei medici veterinari;
• ordine degli psicologi;
• ordine degli spedizionieri doganali;
• collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
• collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
• collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
• collegio dei geometri e geometri laureati.
Art. 3. – Rinvio – 1. Per la regolamentazione delle associazioni di cui al presente decreto si ha riguardo a quanto disposto dall’articolo 4, commi 3 e seguenti, della legge professionale, nonche’, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile.