ATTESTAZIONE CONFORMITA’ COPIE INFORMATICHE – NUOVE REGOLE TECNICHE

01.02.2016

Con la pubblicazione delle modifiche alle Specifiche Tecniche del Processo Civile Telematico, contenute nel Decreto 28 dicembre 2015 pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2016, n. 4, è stata finalmente sciolta la problematica relativa alle modalità di redazione dell’attestazione di conformità da parte di avvocati e soggetti processuali.
In base alle modifiche apportate all’art. 19 ter del Provvedimento 16 aprile 2014, l’attestazione di conformità delle copie depositate tramite il PCT, notificate a mezzo p.e.c. ai sensi della L. 53/94 o semplicemente inviate in allegato ad un messaggio p.e.c., deve essere inserita in un documento informatico in formato .pdf nativo contenente la sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità oltre al relativo nome del file.
Questa semplificazione rende superfluo (sebbene sempre possibile in quanto non espressamente escluso) l’inserimento della impronta di hash del documento di cui si sta attestando la conformità nonché del riferimento temporale previsto dalle regole tecniche del C.A.D.
Il suddetto inserimento resta invece necessario in tutti gli altri casi nei quali sia necessario redigere un’attestazione di conformità su documento informatico separato che non venga inserito, unitamente al documento di cui si sta attestando la conformità, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.
Ovviamente è sempre possibile redigere un’attestazione di conformità riferita a più documenti contemporaneamente.



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