Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2015 ha approvato la nuova versione dell’articolo 35 del Codice deontologico che disciplina il Dovere di corretta informazione. Il nuovo testo è stato accolto favorevolmente dai Consigli degli Ordini, interpellati con la consultazione telematica.
Con la modifica si è data apertura alla libertà dei mezzi comunicativi «quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni», con l’eliminazione del riferimento specifico alla disciplina dei siti web e la conseguente abrogazione dei commi 9 e 10 .
Sostanzialmente è ammesso qualsiasi mezzo, anche siti web con o senza re-indirizzamento purché l’informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
La modifica all’articolo 35 entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.