AVVOCATI – CODICE DENTOLOGICO – NUOVA FORMULAZIONE ART. 35 – DOVERE CORRETTA INFORMAZIONE

01.02.2016

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2015 ha approvato la nuova versione dell’articolo 35 del Codice deontologico che disciplina il Dovere di corretta informazione. Il nuovo testo è stato accolto favorevolmente dai Consigli degli Ordini, interpellati con la consultazione telematica.

Con la modifica si è data apertura alla libertà dei mezzi comunicativi «quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni», con l’eliminazione del riferimento specifico alla disciplina dei siti web e la conseguente abrogazione dei commi 9 e 10 .

Sostanzialmente è ammesso qualsiasi mezzo, anche siti web con o senza re-indirizzamento purché l’informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
La modifica all’articolo 35 entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.