Avvocati- Liquidazione compenso – Azione mediante procedimento monitorio – Assenza prova scritta – Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 19427 del 25 maggio 2021, depositata in data 8 luglio 202

09.07.2021

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19427 del 25 maggio 2021, depositata in data 8 luglio 2021, sul tema della liquidazione del compenso dell’avvocato dopo l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali, ed in particolare sulla questione relativa alla preclusione per il professionista della possibilità di agire mediante il procedimento monitorio e quindi ottenere il decreto ingiuntivo, in mancanza di prova scritta di ciascuna prestazione svolta e delle spese, ovvero dell’accordo scritto sul compenso, hanno affermato il seguente principio di diritto: ” In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L.27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 cod. proc. civ. Anche a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cod. proc. civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.».



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