Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23304 del 16 novembre 2016 hanno affermato che le associazioni iscritte, oltre che provvedere ai sensi dell’art. 3 della l. n. 281 del 1998, alla tutela collettiva dei diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori, hanno legittimazione ad intervenire nel giudizi avviati dai singoli consumatori.
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI – SINGOLO CONSUMATORE – AZIONE INDIVIDUALE – INTERVENTO – L. N. 281 DEL 1998. – Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza n. 23304 del 16 novembre 2016
23.11.2016