La Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 10 novembre 2016, in riferimento alla fattispecie di alterazione dello stato civile di un neonato con false certificazioni o attestazioni, rilevando un’evidente sproporzione tra sanzione e offesa, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.
STATO CIVILE – ATTO DI NASCITA – FALSA CERTIFICAZIONE O ATTESTAZIONE – SPROPORZIONE TRA SANZIONE E OFFESA – ART. 567 COMMA 2 C.P. – RICALCOLO PENA – Corte Costituzionale, Sentenza n. 236 del 10 novembre 2016
17.11.2016