MEDIAZIONE IMMOBILIARE – COMPENSO – RECESSO DA PARTE DEL PREPONENTE – VALUTAZIONE ATTIVITÀ CONCRETAMENTE SVOLTA DAL MEDIATORE – VESSATORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 1, CODICE DEL CONSUMO – Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 19565 del 8 settembre 2020

23.09.2020

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19565 del 8 settembre 2020, in tema di provvigione attribuita al mediatore ha affermato i seguenti principi di diritto: “La  clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso da parte del venditore può presumersi vessatoria quando il compenso non trova giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore. E’ compito del giudice di merito valutare se una qualche attività sia stata svolta dal mediatore attraverso le attività  propedeutiche e necessarie per la ricerca di soggetti interessati all’acquisto del bene”.

“Si presume vessatoria la clausola che consenta al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore, se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da  esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere”.



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