Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 43668 del 26 giugno 2022, depositata in data 17 novembre 2022, sulla questione rimessa alla decisione della Suprema Corte in tema di revocazione della confisca, riferita all’ammissibilità delle prove preesistenti alla definizione del giudizio da includere nelle nuove prove decisive sopravvenute alla conclusione del procedimento, hanno affermato il seguente principio di diritto: ” In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è invece quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore”.
Confisca di prevenzione – Revocazione – Prova nuova – Art. 28 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159 – Ammissibilità prove preesistenti alla definizione del giudizio – Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 43668 del 26 giugno 2022, depositata in data 17 novembre 2022
21.11.2022