Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione , con la sentenza n. 11866 del 18 giugno 2020, provvedendo su alcune questioni sottoposte al vaglio in merito al momento della sollevazione del conflitto di competenza dinanzi al giudice di appello a pena di preclusione, e sull’applicabilità della disciplina dell’art. 38 terzo comma in riferimento all’art. 341 c.p.c. hanno affermato di non rinvenire elementi ostativi all’estensione dell’applicabilità del regime processuale di cui all’art. 38 c.p.c. anche ai giudizi di appello . Per quanto concerne la richiesta del regolamento, che deve seguire il rilievo dell’incompetenza, dovrà essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività contemplate dall’art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c., ovvero – in caso di mancata necessità di espletamento di attività istruttoria – prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.