Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15895 del 13 giugno 2019 superando una precedente giurisprudenza, in tema di rapporti bancari ed in particolare della qualificazione dei versamenti effettuati dal correntista e della possibile ripetizione di indebito, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.”