La Terza Sezione della Corte di Cassazione, pronunciando sulla validità di un contratto di locazione di immobile privo di registrazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
(a) il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della I. 30.12.2004 n. 311;
(b) la prestazione compiuta in esecuzione d’ un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall’art. 2033 c.c., e non dall’art. 1458 c.c.; l’eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., od al pagamento dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.