Con l’introduzione delle nuove azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori previste dal nuovo Titolo II.1 contenuto nella parte quinta del Codice del consumo, l’articolo 140-quaterdecies precisa che il contributo unificato relativamente alle suddette azioni collettive è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridotta alla metà. Non si applica l’articolo 13, comma 1-ter, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
CONTRIBUTO UNIFICATO NELLE AZIONI RAPPRESENTATIVE DI CLASSE
28.04.2023