Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18298 del 25 giugno 2021, sulla questione relativa alla promossa istanza di definizione agevolata della lite e sulla definizione dell’impugnazione della cartella di pagamento da parte del contribuente e se possa essere considerata lite avente ad oggetto un atto riscossivo, hanno affermato il seguente principio di diritto: “L’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come, tale, impugnabile, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”.
Impugnazione cartella di pagamento – Controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 – Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (L. n. 136 del 2018) – Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 18298 del 25 giugno 2021
30.06.2021