Danno non patrimoniale alle vittime riflesse – Risarcibilità del danno non patrimoniale in capo ai genitori non conviventi del macroleso – Riferimento per la valutazione del danno alle tabelle del Tribunale di Roma – Corte di Cassazione, terza sezione civile, Ordinanza n. 13540 del 17 maggio 2023

22.05.2023

La  terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13540 del 17 maggio 2023, in riferimento ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, diverso dal danno da morte del prossimo congiunto che determina la perdita del rapporto parentale,  che viene subito dai congiunti in conseguenza delle lesioni  riportate dalla vittima principale, ha affermato che è erronea la sentenza che abbia negato, tout court, la risarcibilità del danno non patrimoniale in capo ai genitori del macroleso , in quanto non conviventi in quanto “…….la mancata convivenza, per i genitori, può al più incidere sulla componente dinamico relazionale, ma non certo, di per sé, eliminarne la sofferenza morale pura”. 

Con riferimento alla posizione della figlia convivente ad avviso della Suprema Corte  risulta errata la decisione della Corte d’Appello la quale abbia “…….escluso che la figlia del diciannovenne all’epoca dei fatti e convivente con la famiglia di origine, possa aver patito alcun pregiudizio non patrimoniale solo “perché incinta all’epoca dei fatti”. 

La Suprema Corte ha altresì evidenziato che ” La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste infatti in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. Nel consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell’operato apprezzamento e non siano richiamati altro che in modo puramente nominale, gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. “

Ha quindi stabilito  che “……la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso”

 

 



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