Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25369 del 11 novembre 2020, sulla questione relativa alla determinazione della natura del rapporto di lavoro del direttore generale delle AUSL e dell’assoggettamento alla disciplina prevista per i dipendenti pubblici, con riguardo ai limiti di applicabilità delle incompatibilità di cui all’art. 53 d. lgs. 165/2001, hanno affermato il seguente principio di diritto: “ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) – con le relative sanzioni – dettata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs n. 39 del 2013)”. La Suprema Corte ha precisato che tali disposizioni hanno carattere imperativo e inderogabile, non rilevando la natura autonoma del rapporto, peraltro esclusivo, del direttore generale di un ente del SSN nonchè il fatto che sia regolato da un contratto di diritto privato , in quanto quel che rileva è lo svolgimento delle funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”