La Seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023, sulla questione relativa alla violazione da parte della Corte territoriale degli artt. 540, comma 1, 150, comma 2, 157 e 193 c.c., che ha attribuito alla ricorrente lo status di coniuge separato nonostante non lo fosse per l’avvenuto decesso del coniuge, ha affermato il seguente principio: «I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare».