La Circolare del Ministero della Giustizia del 17.03.2023 ha chiarito i dubbi interpretativi nati sull’applicazione della disciplina del contributo unificato nei procedimenti civili.
La problematica era nata dal raffronto con il “rito sommario di cognizione” previsto dall’art. 702-bis c.p.c. che beneficiava del contributo dimezzato come tutti i procedimenti speciali ai sensi dell’art. 13, co. 3 del testo unico in materia di spese di giustizia. Il nuovo processo sommario di cognizione è invece una subspecie del processo ordinario di cognizione ed è collocato nel c.p.c. all’interno del codice di procedura civile esattamente all’interno della disciplina per questo dettata.
Inoltre il processo sommario di cognizione costituisce la regola procedurale specifica del procedimento innanzi al Giudice di Pace che infatti trova in ordine al contributo unificato una disciplina diversa ma sempre in riferimento al rito ordinario.
Per tali motivi la circolare conclude puntualizzando che al processo sommario, trattandosi di procedimento di cognizione ordinaria davanti al giudice civile si applichi il contributo unificato nella misura intera prevista negli scaglioni per i giudizi rispettivamente davanti al Tribunale ed al Giudice di Pace.