DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEPOSITO TELEMATICO NEI PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

28.04.2023

Il D.L. 13/2023 convertito dalla L. 41/2023 contiene le disposizioni relative ai depositi telematici nei procedimenti di volontaria giurisdizione da parte delle persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente senza il patrocinio di difensore le quali, di fatto, non potevano ottemperare all’obbligo di deposito telematico nei relativi procedimenti.

Si riporta il testo della norma:

Articolo 36 – Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione
1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonchè delle apposite specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non e’ inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.
2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalità telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi può altresì manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso.
3. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1.