E’ un file derivato da un documento informatico già esistente che contiene la stessa sequenza di valori binari (c.d. bit) del documento originario, memorizzato sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi.
Avendo le medesime caratteristiche fisiche del documento da cui è tratto anche su di esso è possibile verificare la presenza di sottoscrizione informatica o digitale se presente.
Il duplicato, pur essendo un documento informatico identico, non può essere con confuso con il documento originario sia dal punto di vista fisico che da quello giuridico: il duplicato non è un oggetto creato per la prima volta, ma è la replica di una sequenza di bit che è stata precedentemente creata.
Dalla operazione di duplicazione il file originario non subisce alcuna modificazione e rimane (salvo che venga eliminato) sul supporto fisico ove è stato memorizzato.
Occorre tener presente che è possibile ricavare un duplicato informatico da qualsiasi documento informatico (sia da originali informatici che da copie informatiche) costituendo un duplicato semplicemente un file derivato che contenga la stessa sequenza di bit del file di partenza.
Da un punto di vista informatico ciò non ha alcuna rilevanza ma dal punto di vista giuridico ne ha molta.
Infatti il duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico dell’oggetto da cui deriva, se prodotto in conformità alle regole tecniche indicate dal Codice dell’amministrazione digitale all’art. 71: se il documento originario è un documento informatico originale il duplicato ha il valore di originale, se il documento originario è una copia anche il suo duplicato ha lo stesso valore di copia.
La normativa sul processo telematico prevede che le copie informatiche per acquisire valore legale necessitano di un’attestazione di conformità all’originale dal quale sono tratte
Riferimenti normativi:
Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario – Art. 1, co. 1, lett. I – quinquies), D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Art. 23 bis, D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Art. 5, D.P.C.M. 13 novembre 2014.