ESECUZIONI CIVILI – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DEI BENI EX ART. 492-BIS C.P.C.

11.03.2016

A seguito dell’introduzione dell’art. 492-bis c.p.c. operata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 172, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, la ricerca dei beni da pignorare da parte dell’Ufficiale Giudiziario, prende avvio con la richiesta da parte del creditore al Giudice.

Una volta ottenuta la relativa autorizzazione vedi le istruzioni per l’invio dell’istanza all’Agenzia delle Entrate

Riportiamo il testo del citato articolo 492-bis:

«Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’art. 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’art. 388, sesto comma, del codice penale.

Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’art. 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’art. 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’art. 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.

Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.».


A seguito delle modifiche apportate agli artt. 155-quater e 155-quinquies dal D.L. 83/2015, convertito dalla L. 132/2015, non sottoposte a speciali disposizioni transitorie e quindi vigenti dal 20 agosto 2015, giorno di pubblicazione in GU della citata L. 132/2015,  ogni creditore è attualmente abilitato a richiedere l’autorizzazione di cui all’art.155-quinquies,  comma 1, disp att cpc; essendo detta facoltà destinata a venir meno, per singola banca dati, soltanto con il suo futuro inserimento nell’elenco da pubblicarsi sul portale dei servizi telematici.

 Le banche dati sono: 1) Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari. 2) Pubblico Registro Automobilistico; 3) Banche dati degli enti di previdenza. 4)  ulteriori banche dati di cui al decreto di attuazione del Ministero della Giustizia


Utilizzando l’Agenda Legale Elettronica il deposito si effettua nel modo seguente:

  • 1) Creare il nuovo PCT quindi  Atti Introduttivi > Ricorso generico
  • ScreenHunter_62 Mar. 11 14.26

Ruolo selezionare Volontaria Giurisdizione Oggetto: 401003 – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – Art. 492 bisScreenHunter_63 Mar. 11 14.39 Contributo Unificato: euro 43,00

Dopo aver inserito gli altri elementi obbligatori, evidenziati in rosso, allegare l’atto principale che, ricordiamo, deve essere in formato PDF nativo. 

Tra gli allegati inserire titolo esecutivo e precetto notificato con le relative ricevute unitamente all’attestazione di conformità che viene prodotta automaticamente dal software selezionando l’apposita casella a fianco di ogni allegato.

ScreenHunter_65 Mar. 11 14.48   Fac-simile dell’istanza da depositare:

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ……………………

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DEI BENI EX ART. 492 BIS

………………………… , elettivamente domiciliato in ………………….. presso lo studio dell’avv………………….., indirizzo di posta elettronica certificata ……………………, indirizzo di posta elettronica ordinaria ……………………………….., dal quale è rappresentato e difeso come da procura ……………………….. premesso che l’istante come sopra rappresentato è creditore di ………………………… con sede in…….. residente in …………….domicilato in ……………..della somma di …………… per sorta capitale oltre interessi …………… ; premesso che il titolo esecutivo è costituito da….. e che esso, munito di formula esecutiva, è stata notificato in data …………… e che in data …………… è stato notificato atto di precetto; considerato che è decorso il termine dilatorio concesso col precetto e che il debitore non ha adempiuto; considerato che occorre procedere ad espropriazione forzata nei confronti del proprio debitore e, all’uopo, che siano preventivamente individuati i suoi beni,

CHIEDE

che gli venga concessa l’autorizzazione ad effettuare la ricerca dei beni del debitore, ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., mediante richiesta ai gestori delle banche dati delle pubbliche amministrazioni (o delle banche dati alle quali le pubbliche amministrazioni possono accedere) menzionate dal predetto art. 492 bis c.p.c. rappresentando che, allo stato, l’accesso diretto dell’ufficiale giudiziario con modalità telematiche alle predette banche dati non può essere disposto poiché non risulta emanato il decreto ministeriale previsto dall’art. 155 quater disp. att. c.p.c. Con osservanza Luogo e data Allegati: titolo esecutivo e  precetto e relative notifiche.   Firma del difensore