Le Sezioni Unite civili della Corte d Cassazione, con la sentenza n. 18131 del 16 settembre 2015, hanno affermato che, qualora il promissario compratore abbia trascritto una domanda ex art. 2932 c.c., prima della dichiarazione di fallimento, che abbia trovato successivo accoglimento con trascrizione della relativa sentenza, il curatore fallimentare del promittente venditore non può esercitare la facoltà di scioglimento del preliminare ex art. 72 l.f.
FALLIMENTO – TRASCRIZIONE DOMANDA EX ART 2932 C.C. – FACOLTÀ DI SCIOGLIMENTO DEL PRELIMINARE EX ART. 72 L.F. – IMPOSSIBILITA’ DA PARTE DEL CURATORE DEL PROMITTENTE VENDITORE – Sentenza n. 18131 del 16 settembre 2015
15.10.2015