GESTIONE DEGLI ATTI ANALOGICI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

16.05.2023

Gli articoli 196-quater e 196-septies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – inseriti dalla riforma c.d. Cartabia – disciplinano tra le altre cose sia la modalità di deposito degli atti e documenti che per ragioni specifiche debbano essere inseriti nel fascicolo processuale in formato analogico, sia le modalità di rilascio delle copie cartacee di atti depositati telematicamente demandando ad un decreto ministeriale le misure organizzative e tecnico per l’operatività di tali disposizioni.

E’ stato pertanto emanato il Decreto Ministero della Giustizia 3 maggio 2023, in G.U. 11 maggio 2023, n.109, che contiene appunto le “Disposizioni relative alle misure organizzative per l’acquisizione, gestione e conservazione delle copie ai sensi dell’articolo 196-septies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile“.

 La norma all’art. 2 si occupa della “Gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo” ed all’art. 3 della “Copia di atti depositati con modalità telematiche”.

Nello specifico l’articolo 2 prevede che i documenti depositati su supporto analogico vengano conservati in originale in un fascicolo cartaceo tenuto secondo le modalità previste dall’art. 36 disp. att. mentre l’articolo 3 disciplina le modalità attraverso la quale la parte (persona fisica o comunque soggetto diverso dall’avvocato) può richiedere il rilascio della copia analogica di un documento depositato telematicamente.

Si riporta il testo integrale del provvedimento

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