«In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica».
GIUDIZIO DI CASSAZIONE – NOTIFICAZIONE SENTENZA IMPUGNATA A MEZZO P.E.C. – ONERE DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE – ESTRAZIONE COPIA ANALOGICA DELLA RELATA DAL MESSAGGIO P.E.C. – APPOSIZIONE DELL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ SULLA COPIA CARTACEA – Cass. Sent. 14.07.2017, n. 17450
01.12.2017