Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17156 del 30 settembre 2021, depositata in data 3 maggio 2022 , con riferimento all’estensione e alle modalità di adempimento dell’obbligo di notificazione alla persona offesa da delitto commesso “con violenza alla persona, dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata all’indagato o all’imputato hanno affermato i seguenti principi di diritto :
“Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio”
” In ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo della notifica di cui all’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente”.