La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3842 del 15 febbraio 2021 ha affermato che il diritto a non essere discriminati si configura come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario non contrastando il fatto che si concretizzi nell’emanazione di un atto amministrativo . Il Giudice ordinario deve, infatti, limitarsi “a decidere la controversia valutando il provvedimento amministrativo denunziato, disattendendolo ” tamquam non esset” e adottando i conseguenti provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, ove confermato lesivo del principio di non discriminazione od integrante gli estremi della legittima reazione, senza tuttavia interferire nelle potestà della p.a., se non nei consueti e fisiologici limiti ordinamentali della disapplicazione incidentale ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi” (Cass. Sez. Unite n. 3670/2011)