La quarta sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6319 del 8 marzo 2021, in riferimento alla sentenza della Corte di giustizia U.E. del 25 giugno 2020 nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, ha affermato che il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del lavoratore nel suo impiego va considerato assimilabile ad un effettivo periodo di lavoro in considerazione del diritto alle ferie annuali. Ha precisato altresì che la direttiva 2003/88 non contempla una preclusione della nascita al diritto alle ferie retribuite, ossia che tale diritto, il cui esercizio sia stato impedito, si estingua allo scadere dei periodo di riferimento o di un periodo di riposo esercitato di diritto