Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018 in tema di requisiti della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, ha stabilito che “…….è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – SERVIZI DI INVESTIMENTO – FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO QUADRO – REQUISITO FORMALE DI CUI ALL’ART. 23 DEL D.LGS. N. 58 DEL 1998 – Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018
23.01.2018