Il D. Lgs. 28 del 2023 ha modificato il Codice del Consumo introducendo il nuovo Titolo II.1 – Azioni rappresentative a tutele degli interessi collettivi dei consumatori costituito dagli articoli da 140-ter a 140-quaterdecies attraverso i quali vengono istituite nuove azioni collettive di classe,in aggiunta a quelle già disciplinate e previste dal codice di procedura civile e dalla normativa previgente.
In particolare le nuove azioni introdotte dall’art. 140-ter sono di due tipi “azione rappresentativa nazionale” ed “azione rappresentativa transfrontaliera” previste rispettivamente dalle lettere f) e g) dell’articolo.
Entrambe le azioni si caratterizzano per il fatto di poter essere promosse direttamente da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo, a differenza delle azioni già previste dalla normativa vigente che invece dovevano essere introdotte anche direttamente dai consumatori senza il tramite di enti rappresentativi dei loro interessi.
Le azioni possono avere sia una funzione inibitoria di un comportamento illecito che compensativa rispetto al pregiudizio subito all’esito di un comportamento di tale specie
L’azione transfrontaliera può essere promossa in Italia da soggetti di altri Stati dell’Unione presenti nell’elenco tenuto dalla Commissione Europea, quella nazionale consente invece agli enti rappresentativi degli interessi dei consumatori di intraprendere azioni a tutela degli stessi con il limite imposto dalle materie. Infatti le azioni collettive di cui alla nuova normativa sono le uniche a poter essere proposte da enti ed associazioni qualora la materia di riferimento rientri tra quelle previste dal D. Lgs. 28/2023 istitutivo delle suddette azioni.
La competenza esclusiva a decidere di dette azioni è della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per territorio ed il rito applicabile è quello del giudizio semplificato di cognizione