L’ atto di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (che possono essere introdotte a seconda dei casi con ricorso o citazione) nel sistema del processo telematico viene codificato nel registro SICID tra gli atti del contenzioso ordinario con un codice oggetto specifico a seconda che si tratti di esecuzione mobiliare od immobiliare. In caso l’opposizione venga proposta dopo l’inizio dell’esecuzione si apre all’interno di essa una fase cautelare per la quale è necessaria la costituzione del debitore in tale sede e dunque una doppia attività da parte del difensore dell’opponente: una da svolgersi sul registro delle esecuzioni SIECIC ed una su quello del contenzioso ordinario SICID. Tra gli atti delle esecuzioni nel sistema Processo Civile Telematico non ne esiste uno specifico per l’iscrizione delle opposizioni proprio in ragione del fatto che esse costituiscono atti del contenzioso; quando occorre dunque depositare un atto di opposizione sul registro SIECIC è necessario utilizzare un escamotage tecnico e selezionare:
- • Atti di Parte Esecuzioni
- • Atto Costituzione Avvocato in un procedimento esecutivo già introdotto indicando a tal fine NRGE ed anno, all’interno del compilatore andranno inserite come parte il debitore e come controparte il creditore procedente, occorrerà inoltre specificare nella voce “Riferimento” che si tratta di un’opposizione e specificare di quale tipo. Quale atto principale andrà inserito l’atto di opposizione.
L’iscrizione a ruolo vera e propria del procedimento di opposizione avviene invece nel registro SICID per cui bisognerà predisporre il seguente atto:
- • Atti Introdutti
- • Citazione/Ricorso
- • Codice oggetto (sono quelli con i nn. 100001, 100011, 100012, 100021, 100022, 100031, 100032) e seguire la procedura ordinaria per l’iscrizione a ruolo inserendo quale AttoPrincipale il file pdf nativo contenente il ricorso o la citazione a seconda dei casi.
- Ovviamente trattandosi di iscrizione a ruolo ordinaria occorrerà successivamente attendere l’attribuzione del numero di ruolo del procedimento.
NEL CASO DI OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE ESATTORIALE
Riportiamo le indicazioni fornite dalla IV Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma:
Si ricorda che le opposizioni ad esecuzione esattoriale, introdotta ai sensi dell’art. 72 bis D.P.R. 602/73, seguono, dal punto di vista processuale, la disciplina degli articoli 615 c.2 e 617 c.2 e 619 c.p.c. e devono, quindi essere introdotte con ricorso da depositare telematicamente o in forma cartacea presso la competente sezione esecuzioni mobiliari, previa iscrizione a ruolo della procedura esecutiva da parte dell’opponente, ai sensi dell’art. 159 ter disp. att. c.p.c. , e fatta salva ogni successiva valutazione di ammissibilità dell’opposizione.
IN CASO DI ISCRIZIONE TELEMATICA
– Registro SIECIC
- – Codice Oggetto è quello del Pignoramento presso terzi 510002
- – Il ricorso in opposizione deve essere inserito nella busta come ALLEGATO SEMPLICE e solo dopo aver ottenuto il N. di R.G. della procedura, deve essere reinviato come ATTO SUCCESSIVO – ATTO NON CODIFICATO.