La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1422 del 3 ottobre 2017, depositata in data 15 gennaio 2018, ha affermato che costituisce prova documentale, utilizzabile quindi in dibattimento, la registrazione fonografica di colloqui che sia stata effettuata dalla persona offesa dal reato. Nell’ipotesi in cui la registrazione risulti non continuativa, in quanto tagliata in alcune parti, il giudice dovrà valutarne la capacità probatoria e l’attendibilità delle accuse, non essendo sufficiente ai fini del raggiungimento della prova la mera corrispondenza tra i brani registrati e quanto riferito da colui che ha operato la manomissione .
Mezzi di prova – Registrazione conversazione tra presenti ad opera della persona offesa – Prova documentale – Manipolazione della registrazione – Utilizzabilità – Corte di Cassazione, sesta sezione penale, Sentenza n. 1422 del 3 ottobre 2017, depositata in data 15 gennaio 2018
23.01.2018