“Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa” – Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019 la Legge 26 aprile 2019 , n. 36

06.05.2019

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019 la Legge  26 aprile 2019 , n. 36 riportante le  “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”. 

La nuova normativa modifica l’articolo 52 del codice penale nella fattispecie della difesa legittima stabilendo che agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone. L’art. 55 del c.p. prevede che la punibilità venga esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Viene previsto altresì che  qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 52, commi 2, 3 e 4 c. p. o si pronunci sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato  l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83

ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’art. 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita, fermo restando il diritto dello Stato di chiedere le spese anticipate qualora via sia condanna in via definitiva  a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento. Sono state inoltre aumentate le pene previste per alcune tipologie di reato che creano maggior allarme sociale quali rapina furto in abitazione e scippo 

 



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