Le Sezione Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25457 del 26 ottobre 2017 in tema di responsabilità disciplinare dei notai, rilevato il rischio, nel procedimento disciplinare notarile, che il giudice infligga al notaio la sanzione della destituzione per il solo fatto che ricorra la situazione descritta nella richiamata norma di cui all’art. 147, secondo comma, cit., pur quando, nel concreto, tale sanzione risulti di entità eccessiva e non sia ragionevole in rapporto al disvalore della condotta, ha rilevato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 secondo comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, nel testo attualmente in vigore, sia in rapporto all’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sia sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, impedendo al giudice disciplinare l’adeguamento della sanzione alla gravità in concreto dell’illecito commesso. Ha altresì ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale anche in rapporto all’art. 24 Cost.,per il fatto di precludere all’incolpato la possibilità di apprezzare la sua condotta in concreto e di pervenire all’irrogazione della sanzione più adeguata al caso.