- Con la nota del 27 ottobre 2021 n. DRP/PS/147434, successivamente riportata nella circolare del Ministero dell’Interno 17 novembre 2021 n. 300/STRD/1/10060.U/2021, il Garante della privacy ha comunicato che non è consentita la notifica delle multe stradali ai professionisti a mezzo posta elettronica certificata se l’indirizzo pec non sia strettamente personale.
- Ed in tal senso è stato precisato che non possa essere considerato personale quello che sia stato assegnato dall’Ordine di appartenenza proprio perchè utilizzato nell’ambito dell’attività professionale e quindi, probabilmente, accessibile da collaboratori. Si manifesterebbe pertanto una violazione della privacy del professionista per la notifica di un atto sanzionatorio proprio per l’utilizzo della pec da parte di soggetti terzi.
- La soluzione potrebbe essere fornita dalla prossima introduzione dell’elenco Inad che indicherà se la casella di posta elettronica certificata sia personale o di lavoro.
Notifica delle multe stradali ai professionisti – Casella posta elettronica certificata non personale – Utilizzo pec professionista da parte di collaboratori – Violazione privacy – Nota Garante della privacy del 27 ottobre 2021 n. DRP/PS/147434, Circolare Ministero dell’Interno 17 novembre 2021 n. 300/STRD/1/10060.U/2021
24.12.2021