La Terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23623 del 24 settembre 2019, sulla non impugnabilità delle sentenze pronunciate ex art. 616 c.p.c, ai sensi dell’art. 363 terzo comma cod.proc.civ., ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di opposizione all’esecuzione, pur dopo l’abrogazione, ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l’art. 616, ultimo comma, cod. proc. civ., dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria sono appellabili solo per le ragioni indicate dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ossia con motivi limitati”.