La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18197 del 2 settembre 2020, sulla questione relativa alla vincolatività dell’accordo sottostante per la configurabilità del patto successorio istitutivo, ha confermato l’orientamento espresso anche dalla dottrina per cui “…….. non è necessario che l’esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento, quale motivo determinante della disposizione (art. 626 e.e.), o da atto scritto, ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perché si tratta di provare un accordo che la legge considera come illecito”.