La quarta Sezione lavoro della Corte di Cassazione , con la sentenza n. 8886 del 4 maggio 2016 relativamente al principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario con l’utilizzo della PEC ha stabilito che ai sensi dell’art. 16-septies del D.L. 179/2012 (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche) “la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”. La notificazione anche in questa ipotesi osserva quanto stabilito dalla Legge 53/94 e quindi che il perfezionamento si attua per il notificante al momento della ricevuta di accettazione