Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5425 del 26 febbraio 2021, in tema di attività della Sezione specializzata in materia di immigrazione ha affermato che il componente del collegio giudicante che sia stato designato dal presidente per la trattazione è titolare di poteri propri comprensivi di quelli che includono l’audizione del richiedente asilo. Tale funzione potrà essere da lui delegata al giudice onorario senza alcuna violazione del divieto di subdelega . Non sussiste invalidità del processo per tale attività delegata.