Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21716 del 23 febbraio 2023, depositata in data 22 maggio 2023, sulla disposizione di cui all’art. 593-bis c.p.p. come introdotta dall’art. 3 comma 1, d. lgs. 6.2.2018, n. 11 relativa alla riforma della disciplina delle impugnazioni penali con particolare riferimento alla possibilità di appello del procuratore generale presso la Corte d’Appello, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
– “La legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell’acquiescenza del procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all’impugnazione della sentenza”
– “L’acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.) non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado”
-“In assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.”.