La Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria 20.12.2017, n. 30622, ha ribadito il principio secondo il quaIe: “..in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione sancito, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma 2, num. 2, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della stessa legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica.”
Il Collegio ha comunque ritenuto: “…che la questione sulle modalità di assolvimento dell’onere di produzione della relazione di notifica della sentenza eseguita in via telematica esiga un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia: si versa, invero, in questione di massima di particolare importanza, in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico-applicativa che da essa scaturiscono, della necessità di un maggiormente sicuro affidamento delle parti e dei loro difensori circa le condizioni di accesso alla ultima istanza di giustizia in ambito nazionale, delle – ancora notevoli – incertezze interpretative che circondano, sotto vari aspetti, il peculiare operare del processo civile telematico nel giudizio di cassazione. Ricorrono pertanto le condizioni per la rimessione del ricorso al Primo Presidente perché valuti ex art. 374 c.p.c. l’opportunità di un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. “