La sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 30765 del 22 dicembre 2017 in tema di notifica della sentenza impugnata con modalità telematiche ha affermato che: “Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 9 della l. n. 53 del 1994, del messaggio di posta elettronica certificato ricevuto, nonché della relazione di notifica e della decisione impugnata, allegati al messaggio; tuttavia, non è anche necessario il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico”.
A seguito di detta decisione, Il Primo Pres. Agg. con decreto del 29 dicembre 2017, ha disposto la restituzione alla Sez. 3 del ricorso, trasmesso per l’eventuale assegnazione alle Sez. U, con ordinanza n. 30622 del 20 dicembre 2017, dalla stessa Sez. 3 civile.